Autovelox,

By Redazione
Dal 30 novembre multe valide solo con i dispositivi registrati. Nuove regole e sanzioni nulle per i rilevatori assenti dall’elenco del Mit.
Entro il 30 novembre tutti i Comuni, le Province e le forze di polizia devono completare la registrazione dei propri autovelox sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo questa data, saranno valide solo le sanzioni emesse da dispositivi presenti nell’elenco nazionale.
Chi riceve una multa potrà verificare se l’autovelox è regolarmente censito: in caso negativo, la sanzione sarà considerata nulla e potrà essere contestata. Il Ministero pubblicherà l’elenco completo online, consultabile da chiunque, segnando un passo verso una maggiore trasparenza nel sistema dei controlli stradali.
Il registro nazionale obbligatorio per tutti i dispositivi
La registrazione è definita come condizione necessaria per l’utilizzo legittimo dei dispositivi. Per ogni autovelox le amministrazioni devono inserire marca, modello, matricola, decreto di omologazione, tipologia, codice catastale e posizione esatta.
La piattaforma telematica, attiva dal 30 settembre, ha dato agli enti locali 60 giorni per completare l’operazione. I dispositivi non registrati dovranno essere spenti e non potranno più generare verbali validi. L’obiettivo è eliminare gli autovelox non autorizzati o privi di tracciamento, creando un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale.

Come verificare la validità delle multe
Una volta pubblicato l’elenco ministeriale, ogni cittadino potrà controllare se l’autovelox che ha rilevato la propria infrazione risulta effettivamente registrato. Se il dispositivo non compare nell’elenco nazionale, la multa potrà essere considerata nulla e contestata. Per le sanzioni emesse prima del 30 novembre non cambia nulla, ma per quelle successive la mancata registrazione diventa un motivo valido di ricorso.
Il mancato inserimento nell’elenco indica una potenziale irregolarità amministrativa da parte dell’ente locale, elemento su cui fare leva nelle contestazioni. Gli esperti prevedono un aumento significativo dei ricorsi nei prossimi mesi.
Il nodo irrisolto tra approvazione e omologazione
La Corte di Cassazione, con una sentenza dell’aprile 2024, ha stabilito la nullità delle multe elevate da dispositivi approvati ma non formalmente omologati. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che solo le apparecchiature debitamente omologate possono essere considerate fonti di prova. Secondo le stime del Codacons, quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili sono stati approvati prima del 2017, data che fa da spartiacque sulla validità.
Il Ministero sostiene che approvazione e omologazione siano procedure alternative ed equivalenti, ma questa posizione resta contestata. La distinzione tra i due concetti continua a generare incertezze giuridiche e ricorsi da parte degli automobilisti multati.



